A partire dal 30 settembre 2023 decorre il divieto di importare o acquistare direttamente o indirettamente i prodotti siderurgici elencati nell’allegato XVII del Reg. 833/2014 che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia elencati nello stesso allegato. Tale divieto si applica ai prodotti in questione originari o esportati dalla Russia, indipendentemente dal paese dal quale sono importati, includendo:
– ferro, fili e barre di ferro;
– prodotti laminati, tubi e accessori per tubi;
– costruzioni e parti di costruzioni;
– serbatoi o recipienti;
– ancore, catene, chiodi, viti e bulloni;
– stufe e radiatori;
– oggetti per uso domestico o di igiene di ghisa, di ferro o acciaio;
– qualsiasi lavoro di ferro o acciaio. 

Il Reg. 833/2014 richiede che all’atto dell’importazione l’importatore UE sia in grado di attestare il paese di origine, che sia diverso dalla Russia, e dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto in un paese terzo.

A tal proposito l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con Avviso del 22/09/23 ha fornito inoltre indicazioni sulle prove che possono essere presentate dall’importatore UE, indicando in particolare il Mill Test Certificate (MTC) sia per i prodotti semilavorati che per i prodotti finiti. Il MTC, come afferma ADM, trattasi di mera indicazione operativa, deve considerarsi quale una delle possibili prove di non incorporazione di prodotti siderurgici originari della Russia nei prodotti da importare.

Alternativamente agli MTC, salvo diversa indicazione che dovesse pervenire dalla Commissione Europea, possono essere presi in considerazione altri documenti validi ai fini della prova richiesta.