La corretta etichettatura di un prodotto riveste un ruolo sempre di più attuale rilevanza, frapponendosi tra gli innumerevoli prodotti pubblicizzati da una parte e la sensibilità sempre maggiore del consumatore dall’altra. Il consumatore, correttamente informato, dirige la propria scelta oculata su determinati prodotti a scapito di altri.
Ne risulta così evidente la necessità di garantire i diritti legittimi del consumatore e dell’utilizzatore finale attraverso un’informazione trasparente e veritiera a tutela della salute e della sicurezza. Sono considerate, infatti, pratiche commerciali vietate: il fornire informazioni errate, omettere di fornire informazioni, l’esibizione di un marchio senza essere autorizzati e quant’altro previsto dalla normativa.
L’etichettatura dei prodotti tessili e delle calzature del settore moda (Reg. 1007/2011) è obbligatoria su tutti i capi di abbigliamento destinati alla vendita al consumatore finale.
Le etichette devono indicare, in ordine decrescente di peso, la composizione fibrosa (indicante anche tutte le parti non tessili di origine animale); devono inoltre: essere facilmente leggibili, prive di abbreviazioni o sigle, visibili, accessibili, presentare un testo chiaro e uniforme (per caratteri tipografici e dimensioni), includere una netta distinzione tra la composizione tessile e le altre informazioni (come la manutenzione del prodotto) e saldamente fissate al capo.
Settore moda, prodotti tessili, abbigliamento e calzature entrano in contatto quotidianamente con il consumatore finale che ha diritto di poter considerare i materiali e la qualità; inoltre può conoscere il produttore, l’origine e quanto possa fornire un’adeguata consapevolezza di ciò che sta acquistando.
Sempre a tutela della salute, oltre al Codice del Consumo, la normativa comunitaria regolamenta l’ammissione ed uso di sostanze chimiche pericolose, stabilendo quali di esse sono vietate e quali invece possono essere utilizzate nel ciclo produttivo; tenendo sempre in considerazione determinati limiti di presenza nel prodotto finito che non possono essere superati (Regolamento n. 1907/2006 Reach).
Esistono alcune variabili normative previste:
– Soltanto un prodotto tessile composto interamente da una stessa fibra può essere qualificato con i termini “100%”, “puro” o “tutto”.
– Vi sono delle eccezioni per prodotti tessili ben precisi che sono esonerati dall’obbligo di etichettatura e contrassegno, come articoli di materia tessile da viaggio, astucci per trucco, custodie in tessuto per occhiali…
– Prodotti tessili che costituiscono un insieme inseparabile e hanno la stessa composizione possono recare una sola etichetta.
– Prodotti tessili per i quali è sufficiente un’etichetta globale.
– Per i prodotti tessili venduti a metraggio l’etichettatura può figurare solo sulla pezza o sul rotolo presentati alla vendita.
– Per prodotti tessili composti da più fibre sono ammesse alcune tolleranze nell’indicazione della fibra, da verificare con attenzione.