Digitalizzazione delle bolle doganali di esportazione.

Dal 7 novembre 2023, salvo ulteriori proroghe o modifiche, divengono obbligatorie le nuove procedure digitalizzate per le dichiarazioni di esportazione e transito, con impatto diretto sull’iter e processi da seguire sia per i dichiaranti doganali che per gli esportatori.

“Iniziare un nuovo cammino spaventa. Ma dopo ogni passo che percorriamo ci rendiamo conto di come era pericoloso rimanere fermi” (Roberto Benigni)

Ecco un ulteriore passo avanti! Prosegue il cammino lungo il processo generale di digitalizzazione della documentazione e armonizzazione dei sistemi informativi doganali comunitari, già delineato e previsto dal Codice doganale UE.                

A tal proposito basti ricordare unicamente l’art.6 del Codice doganale dell’Unione, il quale dispone che “tutti gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni – tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali e l’archiviazione di tali informazioni richieste dalla normativa doganale – siano effettuati mediante procedimenti informatici.”

Tale reingegnerizzazione del sistema informativo dell’ADM, noto come AIDA 2.0 (Automazione Integrata Dogane e Accise), in conformità con quanto delineato dalla normativa dell’Unione Europea, non permette più l’utilizzo di formulari cartacei per la presentazione e la stampa delle dichiarazioni di importazione già dal giugno 2022 e dunque quelle di esportazione dal 7 novembre 2023. La sua finalità consiste nel completare la digitalizzazione delle operazioni di esportazione e transito.

Abolite anche per l’Export le bolle doganali cartacee. I documenti verranno così generati unicamente in formato digitale e potranno essere scaricati dal portale unico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

È doveroso precisare che per l’export rimarrà comunque essenziale la verifica della notifica di uscita e per il transito la chiusura del movimento, sempre facendo riferimento al numero di registrazione MRN, che rappresenta il codice unico di identificazione.

L’adeguamento dei processi dichiarativi di importazione ed esportazione, implica che il nuovo modello EUCDM (European Union Customs Data Model) che prevede lo scambio di documenti in formato XML,trasmesso all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, previa firma digitale, deve essere conservato secondo norma, al fine di preservarne l’autenticità, l’integrità, la leggibilità, la certezza legale e reperibilità nel tempo.

Il necessario aggiornamento ed allineamento alle nuove procedure digitalizzate consente semplificazioni delle pratiche doganali import/export. Inoltre, l’utilizzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione, privo di supporto cartaceo, diviene sempre più preponderante ed essenziale per facilitare e rendere più efficace e sicuro il commercio internazionale.

Da non dimenticare che fino ad oggi la tradizionale gestione cartacea presentava i ben noti e consueti limiti e criticità; basti pensare ai tempi, alla mole di lavoro, alla ricerca e riconciliazione documentale, con gli afferenti e non indifferenti rischi per ogni singola pratica, gestiti spesso dai vari reparti amministrativi delle aziende con conseguente aumento dei costi.

Per le esportazioni il progetto ECS fase 2 è stato sostituito dal progetto AES (Automated Export System) fase 1 (tracciato B), per le operazioni di transito unionale/comune/TIR, l’attuale fase funzionale 4 del progetto NCTS è sostituita dalla nuova fase funzionale 5 (tracciato D), in conformità ai nuovi istituti del codice.

La digitalizzazione delle bolle doganali interessa tutte le aziende che hanno contatti ed operano con l’estero; le applicazioni reingegnerizzate costituiranno nuove funzionalità, impattando direttamente sulla gestione e sui processi di importazione ed esportazione.

Un mondo chiuso sulle proprie certezze ed abitudini operative diviene inadeguato; i cambiamenti esistono e l’unico strumento è non farsi trovare impreparati!