CBAM: il nuovo dazio ambientale all’importazione.

L’Unione Europea con il Regolamento UE 2023/956 del 10 maggio 2023 del Parlamento e del Consiglio ha introdotto il CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere; un nuovo dazio ambientale che interesserà vari settori della nostra economia. Inizialmente, i più colpiti saranno quelli della siderurgia e dell’edilizia, con conseguenti importantissimi risvolti sia per quanto concerne la tassazione complessiva all’importazione delle merci interessate dal CBAM, sia per i possibili aumenti di produzione, sia per la necessaria conoscenza e consapevolezza da parte degli importatori o rappresentanti indiretti degli importatori al fine di poter attuare un’attenta e programmata operatività, oltre che un corretto adempimento delle procedure preliminari necessarie. Tutto ciò serve per evitare problematiche ed eventuali preclusioni alle forniture estere di tali prodotti all’arrivo nell’UE.

CONTESTO 

Tale misura rappresenta una nuova forma di tassazione europea ambientale, che si inserisce all’interno di un percorso iniziato già negli anni 70 con le prime direttive UE a tutela dell’ambiente. In questo modo pone una stretta correlazione tra inquinamento e tassazione, quest’ultima finalizzata a fornire un “risarcimento ” rispetto al danno ambientale che è stato arrecato.

Una tassa ecologica finalizzato alla tutela dell’ambiente, espressione dunque di quei valori che l’Unione Europea si è impegnata a perseguire.

Il CBAM rientra, o meglio rappresenta, una parte e funge da strumento essenziale dell’Unione, all’interno del pacchetto normativo del programma “fit for 55%” (Fit for 55) voluto dal legislatore UE, un insieme di politiche ambientali programmatiche. Mira a conseguire l’obiettivo di un’Unione climaticamente neutra entro al più tardi il 2050, data prevista entro la quale non dovrebbero più essere generate emissioni nette di gas a effetto serra, come da obiettivi fissati “dall’ European Green Deal “, in linea con l’accordo di Parigi.

PRINCIPIO DI ADEGUAMENTO 

Il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere in entrata nel territorio doganale dell’UE è volto a garantire il pagamento di un prezzo sostenuto per l’emissione di carbonio sulle merci importate, comparabile al costo sostenuto dai produttori europei in ambito del sistema di scambio delle quote di emissione (EU ETS– Emission Trading System- meccanismo di controllo delle emissioni di carbonio adottato in ambito europeo). I Paesi che adottano il sistema ETS (o che sono collegati a tale sistema) sono esentati dal pagamento CBAM.

Il sistema europeo ETS, ispirato al principio del “chi inquina paga”, obbliga i soggetti interessati a richiedere un permesso per ogni tonnellata di CO2 emessa. 

Il meccanismo CBAM per taluni aspetti può essere assimilabile all’UE ETS, anche se rivolto alle produzioni in paesi terzi, per altri aspetti applicativi e finalità invece può essere maggiormente paragonato ad un dazio doganale antidumping, teso a ridurre il “dumping ecologico “. 

Ciò determina inoltre da parte delle imprese importatrici un’accurata valutazione della quantità di carbonio utilizzata per la produzione dei beni importati, del maggior costo gravante e dunque anche della convenienza a produrre fuori dall’Unione Europea, in paesi meno attenti ai valori ambientali. Tutto ciò per evitare sino ad oggi le stringenti normative vigenti nell’Unione Europea 

QUALI SONO I SOGGETTI INTERESSATI.

Il nuovo dazio ambientale è un tributo doganale che sarà applicato a determinate merci importate nel territorio doganale dell’UE, individuate esattamente all’allegato I del Regolamento (UE) 2023/956, quali categorie di merci rilevanti ad alta intensità di carbonio:

  • cemento e prodotti in cemento;
  • energia elettrica;
  • concimi, fertilizzanti minerali e chimici;
  • ghisa, ferro, acciaio, alluminio;
  • idrogeno

Ovvero, i prodotti trasformati a partire da tali merci risultanti dal regime doganale di perfezionamento attivo.

La Commissione Europea sta comunque valutando la possibilità di estendere il CBAM ad altri beni (ad esempio, automobili, macchine, dispositivi elettronici e giocattoli).

PROCEDURA 

Il Regolamento CBAM sarà applicato gradualmente, prevedendo un periodo transitorio per permettere agli operatori l’adeguamento alla normativa e le opportune indagini e valutazioni sui prodotti importati.

PRIMA FASE TRANSITORIA 

La fase transitoria decorre a partire dal 1° ottobre 2023 e si concluderà il 31 dicembre 2025.

Durante tale periodo di transizione gli importatori UE di merci che rientrano nel CBAM o i loro rappresentanti indiretti sono obbligati a rendicontizzare, attraverso una relazione CBAM trimestrale da presentare alla Commissione, la quantità di ciascun tipo di merce CBAM importata nel trimestre espressa in megawatt ora per l’energia elettrica e in tonnellate per le altre merci, le emissioni dirette e indirette incorporate in tali merci e il prezzo del carbonio dovuto per tali emissioni, compresi i prezzi del carbonio dovuti per le emissioni incorporate nei materiali precursori.

Il calcolo delle emissioni incorporate delle merci importate è determinato basandosi su metodi espressi dalla normativa di riferimento, oltre all’indicazione di possibili deroghe.

Le relazioni CBAM devono essere presentate dall’importatore o da un rappresentante doganale indiretto che agisce per conto dell’importatore, entro un mese dalla fine di ogni trimestre e saranno raccolte in un “registro transitorio “, banca dati elettronica standardizzata.

Le dichiarazioni CBAM saranno così controllate dalla Commissione che verificherà l’esatto adempimento degli obblighi di comunicazione; nel caso in cui fossero rilevate irregolarità, errori o mancanze, il dichiarante potrà essere sanzionato

L’importo della sanzione potrà essere compreso tra 10 EUR e 50 EUR per tonnellata di emissioni non comunicate. La sanzione aumenta conformemente all’indice europeo dei prezzi al consumo. Inoltre, le sanzioni saranno maggiorate nel caso di presentazioni di più di due dichiarazioni incomplete o errate o nell’eventualità che la mancata emissione della dichiarazione superi la durata di sei mesi. 

La prima relazione dovrebbe essere presentata entro il 31 gennaio 2024 per le merci importate durante il quarto trimestre del 2023. L’ultima relazione dovrebbe essere presentata entro il 31 gennaio 2026 per le merci importate durante il quarto trimestre del 2025.

Dal 31 dicembre 2024 – Ottenimento dello status di “dichiarante CBAM autorizzato”

SECONDA FASE 

A partire dal 1° gennaio 2026 il CBAM sarà pienamente effettivo.

A partire da tale data le merci soggette al CBAM potranno essere importate nell’Unione Europea unicamente da un dichiarante CBAM autorizzato, dichiarante autorizzato dall’Autorità competente previa presentazione di domanda di autorizzazione, corredata di alcune informazioni di carattere finanziario/societario e secondo le modalità definite nel Regolamento (cfr. artt. 4, 5 e 17, Regolamento CBAM).

I dichiaranti autorizzati, inclusi un’apposita banca dati elettronica istituita dalla Commissione, saranno tenuti all’adempimento di specifici obblighi e procedure.

Dal 1° gennaio 2026 – entro il 31 maggio di ogni anno, e per la prima volta nel 2027 per l’anno 2026, il dichiarante CBAM autorizzato dovrà, attraverso il registro CBAM, presentare una Dichiarazione CBAM, relativa all’anno civile precedente, contenente le dovute informazioni.

Gli stessi dichiaranti CBAM autorizzati dovranno acquistare dagli stati membri i certificati CBAMovvero dei certificati in formato elettronico corrispondenti a una tonnellata di emissioni incorporate nelle merci.

I certificati CBAM saranno acquistati, attraverso una piattaforma centrale comune appositamente istituita e gestita dalla Commissione, in numero tale da coprire il quantitativo di emissioni incorporate nelle merci importate e saranno poi disponibili sul conto nel registro CBAM assegnato a ciascun dichiarante CBAM.

Sempre entro il 31 maggio di ogni anno (a partire dal 2027 per l’anno 2026), il dichiarante CBAM autorizzato è tenuto a restituire attraverso il registro CBAM, un numero di certificati CBAM corrispondente alle emissioni incorporate dichiarate per l’anno precedente la restituzione.

Nel caso fossero acquistati certificati CBAM in eccesso, il dichiarante CBAM autorizzato può richiedere all’Autorità competente del proprio Stato membro entro il 30 giugno di ogni anno di riacquistarli a un prezzo pari a quello pagato dal dichiarante.

Il costo dei certificati CBAM si baserà sul prezzo medio d’asta settimanale delle quote EU ETS, espresso in €/tonnellata di CO₂ emessa.