L’origine preferenziale, com’è ormai noto, si sostanzia in un trattamento agevolato, di riduzione o esenzione dei dazi all’importazione, riconosciuto ai prodotti originari di quei Paesi che hanno con l’Unione europea un accordo di libero scambio. 

Un fornitore attraverso la dichiarazione del fornitore fornisce al proprio cliente informazioni afferenti il carattere originario del prodotto in questione. Tale cliente/acquirente può usufruirne al fine di provare il carattere originario preferenziale del prodotto finito ai fini dell’esportazione nell’ambito di un regime preferenziale. 

Dunque, ai fini della correttezza della prova dell’origine preferenziale effettuata dall’esportatore in Dogana, è fondamentale che quest’ultimo possegga la dichiarazione del fornitore. 

Le dichiarazioni del fornitore sono espressamente previste dalla normativa europea e devono essere redatte esattamente come prescrive la norma.

La dichiarazione del fornitore può essere rilasciata:

  • per singola fornitura
  • a lungo termine: nel caso in cui il fornitore invii con regolarità, a uno stesso acquirente, merci le cui caratteristiche restano costanti nel tempo. Questo tipo di dichiarazione ha una validità massima di due anni.

Per entrambe le tipologie vi è poi la dichiarazione per prodotti aventi carattere originario preferenziale o per prodotti che non hanno carattere originario preferenziale.

Al fine della correttezza ed ammissibilità è fondamentale che le dichiarazioni siano ben redatte e precise, complete di tutte le informazioni che possano permettere un immediato collegamento tra la fattura e la dichiarazione stessa.

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