Dal 12 agosto 2026 il Regolamento (UE) 2025/40 – Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) – è generalmente applicabile in tutta l’Unione Europea.
Un passaggio che sarebbe riduttivo considerare soltanto come un nuovo obbligo ambientale. Con il PPWR, il packaging assume un ruolo sempre più centrale nella compliance di prodotto e di filiera, coinvolgendo progettazione, materiali, produzione, approvvigionamento, supply chain, importazione e rapporti con i fornitori.
Il nuovo quadro normativo traccia una direzione precisa: riduzione degli sprechi, maggiore circolarità, utilizzo più efficiente delle risorse e regole maggiormente armonizzate per il mercato europeo.
B2B, B2C, MOCA: comprendere caratteristiche e destinazione del packaging
Prima di individuare gli obblighi applicabili, è necessario comprendere quale imballaggio viene immesso sul mercato e quale funzione svolge.
La distinzione tra imballaggi destinati a circuiti B2B e quelli destinati al consumatore finale può incidere sugli adempimenti da considerare, così come assume particolare rilevanza l’eventuale qualificazione come MOCA – Materiale e Oggetto a Contatto con Alimenti, per il quale alla disciplina generale sugli imballaggi si affiancano specifiche disposizioni in materia di sicurezza alimentare.
Diventa quindi necessario analizzare il packaging considerando contemporaneamente funzione, composizione, destinazione d’uso e mercato di riferimento.
Le nuove FAQ della Commissione europea
Con l’avvio dell’applicazione generale del PPWR, la Commissione europea ha pubblicato la seconda edizione delle FAQ, fornendo ulteriori chiarimenti su qualificazione dei soggetti della filiera, gestione degli stock, tracciabilità, sostanze che destano preoccupazione, PFAS, documentazione tecnica, responsabilità degli importatori, obblighi EPR e controlli.
Particolare attenzione deve quindi essere riservata alla corretta individuazione del ruolo assunto da ciascun soggetto nella filiera e alla disponibilità della documentazione necessaria a dimostrare la conformità degli imballaggi.
Le indicazioni della Commissione affrontano inoltre la gestione degli stock precedenti alla data di applicazione e le modalità attraverso cui garantire un collegamento affidabile tra l’imballaggio e la relativa documentazione di conformità.
Documentazione, sostanze e controlli preventivi
Il PPWR rafforza il ruolo della documentazione tecnica. Non è sufficiente che un packaging sia conforme: nei casi previsti, l’impresa deve essere in grado di dimostrarlo attraverso informazioni e documenti adeguati.
Diventa quindi essenziale strutturare correttamente anche il rapporto con i fornitori, verificando quali informazioni debbano essere richieste, controllate e conservate.
Particolare attenzione deve essere riservata anche alle sostanze contenute negli imballaggi. Dal 12 agosto assumono rilievo, tra le altre, le disposizioni relative ai PFAS negli imballaggi destinati al contatto con alimenti, rendendo ancora più importante il coordinamento tra PPWR e disciplina MOCA.
Per gli importatori il controllo preventivo assume una rilevanza particolare: quando l’imballaggio o il prodotto confezionato provengono da un Paese terzo, la verifica della conformità e della documentazione dovrebbe essere integrata nelle procedure che precedono l’importazione e l’immissione sul mercato europeo.
EPR, CONAI e un’applicazione progressiva
Un ulteriore elemento riguarda la responsabilità estesa del produttore (EPR). Per le imprese che operano in Italia, l’analisi degli obblighi deve essere coordinata, ove applicabile, anche con gli adempimenti connessi al sistema CONAI, considerando il ruolo dell’impresa e i flussi di imballaggi gestiti.
È inoltre fondamentale ricordare che il 12 agosto 2026 non determina l’applicazione simultanea di tutte le disposizioni del PPWR.
Ulteriori requisiti relativi, tra gli altri aspetti, a etichettatura armonizzata, riciclabilità, contenuto riciclato, riutilizzo e limitazioni per determinate categorie di imballaggi entreranno progressivamente in applicazione nei prossimi anni.
- 12 agosto 2028: arrivano le prime novità relative agli obblighi di etichettatura armonizzata con pittogrammi di facile lettura e riduzione dello spazio vuoto negli imballaggi. Entro il 2028, l’attuale sistema di etichettatura degli imballaggi sarà progressivamente sostituito da un modello armonizzato a livello europeo, con pittogrammi uniformi per indicare materiali, modalità di raccolta e riciclo. Le informazioni aggiuntive potranno inoltre essere rese disponibili attraverso strumenti e risorse digitali, favorendo una comunicazione più chiara e omogenea per i consumatori.
- 1 gennaio 2029: obbligo per gli Stati membri che non abbiano raggiunto una soglia dell’80% di raccolta differenziata di introdurre il sistema di deposito cauzionale per i contenitori monouso per bevande.
- 1 gennaio 2030: diventano operativi importanti requisiti di riciclabilità, si determinano i primi obiettivi di contenuto riciclato di plastica e i divieti per alcune categorie di imballaggi monouso evitabili tra i quali: confezioni multipack, singole porzioni di condimenti, salse, zucchero e panna da caffè, anelli per unire le bottiglie, pellicola per prodotti ortofrutticoli di peso inferiore a 1,5 chilogrammi, flaconi per prodotti da bagno e cosmetici.
- 2040: l’obiettivo finale è un sistema sempre più circolare, con un utilizzo più efficiente delle risorse e una progressiva riduzione dei rifiuti da imballaggio.
Per questo motivo, oltre a verificare gli obblighi già operativi, le imprese devono iniziare a costruire una roadmap di adeguamento coerente con le caratteristiche dei propri prodotti e dei propri flussi commerciali.
Cosa significa concretamente per le imprese?
Il primo passo consiste nella mappatura degli imballaggi utilizzati o immessi sul mercato dell’Unione, verificandone tipologia e funzione, destinazione B2B o B2C, eventuale qualificazione come MOCA, materiali e sostanze presenti, origine UE o extra-UE, documentazione disponibile, requisiti di tracciabilità e obblighi EPR.
Per produttori, importatori e distributori emerge quindi un quadro nel quale compliance doganale, product compliance, supply chain e responsabilità ambientale risultano sempre più interconnesse.
Il 12 agosto 2026 rappresenta dunque non il punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso di adeguamento progressivo che richiede alle imprese di intervenire oggi sugli obblighi già applicabili e, contemporaneamente, di prepararsi alle successive scadenze.
Irene Consulting supporta gli operatori economici nell’analisi degli impatti del PPWR sui processi di importazione e commercializzazione, nella qualificazione dei soggetti della filiera e nella verifica degli adempimenti documentali e di compliance connessi alla disciplina europea degli imballaggi.
Per analizzare l’impatto del PPWR sulla propria operatività e individuare gli adempimenti applicabili, è possibile richiedere una consulenza personalizzata.
