In data 31 luglio, con Executive Order, il presidente Trump ha formalizzato e confermato l’applicazione del dazio minimo del 15% ad valorem per gran parte dei beni originari dell’Unione Europea, a partire dal 7 agosto 2025, adottando un meccanismo di adeguamento automatico su base tariffaria, che è possibile sintetizzare come segue:
– Per i prodotti con dazio per aliquota tariffaria inferiore al 15%, sarà applicato un dazio aggiuntivo in misura tale da giungere al dazio complessivo del 15%;
– per i prodotti che, già da tariffa MFN, sono assoggettati a un dazio pari o superiore al 15%, non vi saranno variazioni e si continuerà ad applicare la tariffa originaria.
Nel caso in cui un prodotto sia soggetto a dazio tariffario MFN specifico o composto, ad esempio espresso in kg, al fine di poter valutare l’eventuale aliquota del dazio aggiuntivo fino al raggiungimento del dazio del 15%, si dovrà innanzitutto provvedere alla determinazione dell’aliquota equivalente ad valorem.
❗Esclusioni:
– Le merci spedite via mare prima del 7 agosto e sdoganate entro il 5 ottobre resteranno soggette ai dazi previgenti.
– I settori dell’acciaio e dell’alluminio sono esclusi dall’accordo: continueranno ad essere assoggettati a un dazio del 50%.
– Al momento, l’Executive Order non coinvolge ancora il settore automobilistico e delle componenti auto, attualmente soggetto a un dazio del 27,5%. Sebbene sembri rientrare tra i comparti interessati da una possibile riduzione al 15%, manca ad oggi una nota tecnica ufficiale che confermi l’aggiornamento.
– Per i prodotti con dazio per aliquota tariffaria inferiore al 15%, sarà applicato un dazio aggiuntivo in misura tale da giungere al dazio complessivo del 15%;
– per i prodotti che, già da tariffa MFN, sono assoggettati a un dazio pari o superiore al 15%, non vi saranno variazioni e si continuerà ad applicare la tariffa originaria.
Nel caso in cui un prodotto sia soggetto a dazio tariffario MFN specifico o composto, ad esempio espresso in kg, al fine di poter valutare l’eventuale aliquota del dazio aggiuntivo fino al raggiungimento del dazio del 15%, si dovrà innanzitutto provvedere alla determinazione dell’aliquota equivalente ad valorem.
❗Esclusioni:
– Le merci spedite via mare prima del 7 agosto e sdoganate entro il 5 ottobre resteranno soggette ai dazi previgenti.
– I settori dell’acciaio e dell’alluminio sono esclusi dall’accordo: continueranno ad essere assoggettati a un dazio del 50%.
– Al momento, l’Executive Order non coinvolge ancora il settore automobilistico e delle componenti auto, attualmente soggetto a un dazio del 27,5%. Sebbene sembri rientrare tra i comparti interessati da una possibile riduzione al 15%, manca ad oggi una nota tecnica ufficiale che confermi l’aggiornamento.
Già dal 30 luglio 2025, i dazi sulle importazioni negli Stati Uniti di rame e derivati, provenienti da qualsiasi Paese, sono salite al 50%.
Inoltre, dal 29 agosto 2025, verrà sospesa l’esenzione “de minimis” per tutte le importazioni negli USA con valore inferiore a 800 dollari. Le spedizioni saranno quindi soggette a dazi, imposte e oneri, a prescindere da origine, modalità di trasporto o punto di ingresso.
Il quadro normativo resta in evoluzione. Per le imprese italiane che esportano verso gli Stati Uniti – e non solo – è fondamentale rivedere la propria struttura interna, pianificare strategie operative e commerciali efficaci, conoscere a fondo la normativa doganale e valutare l’ottenimento della certificazione AEO per ottimizzare i processi e ridurre i rischi doganali.
Irene Consulting è pronta a supportare le vostre scelte strategiche: contattaci per un’analisi personalizzata e una strategia su misura per proteggere il vostro business. Scopri di più su www.ireneconsulting.it
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