Avvio di un nuovo sistema di esportazione e transito il 2 dicembre 2024

Dal 2 Dicembre, dopo un lungo periodo di proroghe, diverrà obbligatoria la presentazione da parte di tutti gli operatori della dichiarazione doganale di esportazione e transito in modalità digitale, con l’adozione di nuovi tracciati e procedure informatiche idonee all’ allineamento previsto dall’Unione Europea.

Con informative Prot. N. 622909 del 8/10/2024 e Prot. n 637130/RU del 17/10/2024 l’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha inteso fornire indicazioni concernenti la gestione delle dichiarazioni doganali con le nuove modalità elettroniche, connesse alle fasi funzionali del sistema unionale AES-P1 e NCTS -P5.

Le dichiarazioni doganali di esportazione, da trasmettere con i messaggi BX, e le dichiarazioni doganali di transito, da trasmettere con i messaggi D1, prevedono lo scambio di informazioni in formato xml tramite web service e l’invio di messaggi firmati digitalmente.

Le bollette doganali potranno essere scaricate dal portale dell’Agenzia delle Dogane, adottando la procedura preposta.

L’entrata in vigore delle nuove regole a partire dal 2 dicembre 2024 è stata prevista da un calendario nazionale, mentre per la componente transnazionale le date di entrata in vigore obbligatorie stabilite dalla Commissione Europea sono dal 21 gennaio 2025 per il sistema NCTS-P5 e dall’11 febbraio 2025 per l’AES-P1.

Tale disallineamento di termini potrebbe determinare, in alcuni casi, l’impossibilità di acquisire automaticamente il messaggio Ivisto, molto importante anche ai fini della titolarità della non imponibilità IVA. Ciò potrà interessare maggiormente le operazioni di esportazione ove le merci lasciano l’UE da un paese membro che non abbia ultimato l’adeguamento alle afferenti nuove procedure informatiche.

Tenuto inoltre conto della necessità di adottare i nuovi tracciati previsti dall’EUCDM rispetto al precedente tracciato, al fine di consentire agevolmente la gestione telematica della liquidazione dei tributi in dichiarazione, sono stati individuati per l’AES-P1 due codici documento nazionali nel sistema TARIC.

In conclusione, dopo l’introduzione dei dataset H1 -H7 per l’importazione, con l’implementazione dei dataset per le operazioni di esportazione e di transito, si porta a compimento il processo di smaterializzazione delle dichiarazioni doganali.

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