Modifica e sostituzione del TULD
Il 4 Ottobre 2024 con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 141 del 26 Settembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 2024, si scrive un nuovo capitolo della disciplina doganale nazionale, introducendo disposizioni impattanti sull’operatività di molte aziende che operano nel contesto internazionale.
L’attuata revisione delle norme doganali italiane scaturisce dalla duplice esigenza da una parte di restare al passo con l’evoluzione della materia sia fiscale che doganale e dall’altra dalla necessità di allinearsi maggiormente al diritto dell’Unione Europea. Non tutti i buoni propositi generano però nell’immediato situazioni altrettanto positive o almeno non prive di dubbi.
Lo stesso 4 Ottobre 2024 è stata emanata da parte dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli la Circolare 20/2024, che, se pur nell’intento era di fornire appunto indicazioni chiarificatrici, ha lasciato ugualmente perplessità e punti interrogativi, oltre all’insorta necessità di rivedere alcune operatività ed attuare internamente una due diligence delle procedure molto accurata, adottando modalità volte sempre più a limitare i rischi.
Il nuovo Decreto Legislativo modifica e sostituisce il Testo Unico sulla Legge Doganale (TULD) di cui al DPR 43/73 ed è strutturato in 7 titoli e 122 articoli, così formalmente snellito rispetto ai 352 previsti dal TULD .
Di seguito si riportano brevemente le principali differenze rispetto al TULD:
- IVA INTRODOTTA COME DIRITTO DI CONFINE, insieme ai dazi
Così anche all’imposta sul valore aggiunto, per le operazioni di importazione, si applica la normativa unionale in materia di individuazione del debitore ed estinzione dell’obbligazione doganale. Dunque il rappresentante indiretto risponderà non solo per i dazi , ma anche per l’IVA.
- POTENZIAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO DOGANALE E DEL CONTROLLO (S.U.Do.Co.)
Strettamente connesso agli obiettivi del PNRR in materia di digitalizzazione, è volto a potenziare un unico punto di accesso per i vari controlli e coordinato in modalità telematica al fine di evitare procedure frammentate e ridurre i tempi di attesa per gli operatori economici.
- REVISIONE DELL’ACCERTAMENTO DIVENTA REVISIONE DELLA DICHIARAZIONE
Distinzione delle varie fasi procedurali.
Potere di controllo a posteriori affidato sia all’Agenzia delle Dogane che alla Guardia di Finanza.
Importanza del contradditorio con gli operatori economici.
Non è al momento moto chiaro il termine entro il quale l’ufficio doganale deve esitare le revisioni e se alle istanze di parte si applicano le sanzioni penali.
- GUARDIA DI FINANZA, alla quale è demandata molta più autonomia in tutti i controlli a posteriori
- SISTEMA SANZIONATORIO che ridefinisce le violazioni doganali , suddividendole tra illeciti penali ed illeciti amministrativi. La discriminante tra le due tipologie non è più individuabile nell’elemento soggettivo del dolo, ma trova il suo fondamento essenzialmente nell’elemento oggettivo afferente l’ammontare dei diritti doganali evasi, o meglio la soglia di 10,000 euro di diritti di confine dovuti diviene lo spartiacque tra gli illeciti amministrativi e quelli penali. Superato tale valore soglia di 10,000 euro, le Agenzie Doganali sono obbligate a trasmetterne notizia di reato all’ Autorità giudiziaria, la quale accerterà o meno l’assenza dell’elemento soggettivo del dolo. Dalla valutazione dell’Autorità giudiziaria potrà conseguire un illecito amministrativo con ritrasmissione dell’atto all’Agenzia delle dogane per relativa sanzione amministrativa, oppure, qualora si configuri un illecito penale, sarà dato avvio alla procedura sanzionatoria penale per il contrabbando.
Tale sistema privilegia le sanzioni penali su quelle amministrative, quest’ultime vengono dunque a configurarsi come forma residuale, per violazioni minime o in seguito ad accertamento dell’Autorità giudiziaria di mancanza dell’elemento del dolo.
- CONFIGURAZIONE DEL REATO DI CONTRABBANDO
Si configurano due fattispecie di contrabbando:
– contrabbando per omessa dichiarazione
Si verifica quando con dolo non è dichiarata la merce in dogana, con conseguente introduzione, circolazione e sottrazione merce alla vigilanza doganale e non assolvimento del pagamento dovuto per diritti di confine;
– contrabbando per infedele dichiarazione
Si verifica quando viene presentata la dichiarazione doganale, ma errata rispetto agli elementi di qualità, quantità, origine e valore delle merci.
Espressamente l’Art. 79 titolato “Contrabbando per la dichiarazione infedele” statuisce quanto segue:
“Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci nonché ogni altro elemento occorrente per l’applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all’accertato è punito con la multa dal 100 al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione”
- LA RAPPRESENTANZA DOGANALE, riorganizzata in taluni aspetti e subordinata a specifiche abilitazioni
- RISCOSSIONI DIRITTI DOGANALI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
In conclusione, in quale misura tali modifiche apporteranno semplificazioni nelle procedure e nei controlli, quanto positivamente impatteranno sul sistema doganale italiano, quali vantaggi effettivi saranno apportanti alle imprese , ciò è ancora da valutare, ma sicuramente le imprese e tutti gli attori coinvolti nel commercio internazionale dovranno valutare e talvolta rivedere attentamente talune proprie procedure interne alla luce della nuova normativa doganale nazionale.